Art. 1
In vigore dal 21 nov 2024
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra («accordo»), nella sua prossima riunione, in relazione a una decisione che stabilisce dei requisiti generali relativi alle prove dell’origine rilasciate elettronicamente a norma del protocollo n. 3, appendice A, articolo 17, paragrafo 4, di tale accordo, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.
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