Art. 1

In vigore dal 21 nov 2024
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di sottocomitato doganale istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, («accordo») nella sua prossima riunione in relazione a una decisione di modifica del protocollo I dell’accordo per quanto riguarda la permeabilità tra la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, da una parte, e le norme di origine transitorie incluse nell’appendice A del protocollo I dell’accordo, dall’altra, si basa sul progetto di decisione del sottocomitato doganale accluso alla presente decisione.
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