Art. 1
In vigore dal 21 nov 2024
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istitutio dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda («accordo»), in occasione della prossima riunione, in relazione a una decisione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell’origine rilasciate elettronicamente a norma dell’protocollo n. 3, appendice A, articolo 17, paragrafo 4, di tale accordo, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2024:2993:oj#art-1