Art. 1

In vigore dal 21 nov 2024
La posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra, («accordo») nella sua prossima riunione, in relazione a una decisione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell’origine rilasciate elettronicamente a norma dell’appendice A, protocollo n. 4, articolo 17, paragrafo 4, di tale accordo, si basa sul progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione accluso alla presente decisione.
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