Art. 1
In vigore dal 21 nov 2024
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra («accordo»), nella sua prossima riunione, in relazione a una decisione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell’origine rilasciate elettronicamente a norma dell’appendice A, protocollo n. 2, articolo 17, paragrafo 4, dell’accordo si basa sul progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione accluso alla presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2024:2990:oj#art-1