Art. 2
In vigore dal 19 nov 2024
I movimenti di ovini e caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza e dalle ulteriori zone soggette a restrizioni verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di tutte le ulteriori zone soggette a restrizioni di cui all’allegato, lettera B, della presente decisione sono vietati fino ai termini indicati per ciascuna zona nell’elenco di cui all’allegato della presente decisione.
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