Art. 15

Rilevazione delle componenti reddituali

In vigore dal 14 nov 2024
Rilevazione delle componenti reddituali 1.   L’, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 7 dell’indirizzo (UE) 2024/2941 (BCE/2024/31) si applica alla rilevazione delle componenti reddituali. 2.   Le consistenze su conti speciali di rivalutazione, derivanti da contribuzioni effettuate ai sensi dell’articolo 48.2 dello statuto del Sistema europeo delle banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «statuto del SEBC») in relazione alle banche centrali di uno Stato membro la cui deroga è stata abrogata, sono utilizzate per compensare le minusvalenze nel caso in cui eccedano precedenti plusvalenze da rivalutazione iscritte nel corrispondente conto di rivalutazione standard, come stabilito nell’, paragrafo 1, lettera c), dell’indirizzo (UE) 2024/2941 (BCE/2024/31), prima della compensazione di tali perdite ai sensi dell’articolo 33.2 dello statuto del SEBC. Le consistenze dei conti speciali di rivalutazione per l’oro, le valute estere e i titoli sono ridotte pro rata nel caso in cui si verifichi una riduzione delle consistenze delle relative attività.
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