Art. 1
Definizioni
In vigore dal 14 nov 2024
Definizioni
1. I termini definiti nell’ dell’indirizzo (UE) 2024/2941 (BCE/2024/31) hanno il medesimo significato anche quando sono utilizzati nella presente decisione.
2. Altri termini tecnici utilizzati nella presente decisione hanno il medesimo significato che nell’allegato II all’indirizzo (UE) 2024/2941 (BCE/2024/31).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2024:2938:oj#art-1