Art. 1

Definizioni

In vigore dal 14 nov 2024
Definizioni 1.   I termini definiti nell’ dell’indirizzo (UE) 2024/2941 (BCE/2024/31) hanno il medesimo significato anche quando sono utilizzati nella presente decisione. 2.   Altri termini tecnici utilizzati nella presente decisione hanno il medesimo significato che nell’allegato II all’indirizzo (UE) 2024/2941 (BCE/2024/31).
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