Art. 1

Monitoraggio e sospensioni

In vigore dal 14 nov 2024
La decisione di esecuzione (UE) 2023/1602 è modificata come segue: 1) all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), il punto iii) è sostituito dal seguente: «iii) ciascun operatore principale informa immediatamente la Commissione di qualsiasi sentenza o decisione amministrativa, anche non definitiva, pertinente a norma degli articoli da 137 a 148 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) adottata nei suoi confronti da un’autorità competente di uno Stato membro in riferimento all’attività svolta dall’operatore principale in qualità di ente creditizio o impresa di investimento, e dell’apertura di qualsiasi indagine o azione relativa a una delle condotte illecite di cui all’articolo 138, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509; (*1)  Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).»;" 2) all’articolo 7, lettera d), il punto ii) è sostituito dal seguente: «ii) operazioni di vendita con patto di riacquisto come definite all’articolo 3, punto 9), del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), nei casi in cui tali operazioni sono effettuate al fine di sostenere la liquidità sul mercato secondario;»; 3) l’articolo 13 è modificato come segue: i) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   I sindacati sono selezionati nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento conformemente alle disposizioni dell’articolo 163, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.» ; ii) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   La Commissione può invitare gli operatori principali a esprimere interesse per il mandato di capofila associato per un’operazione sindacata, oltre che di capofila congiunto o capifila congiunti, in funzione delle circostanze di mercato e con l’obiettivo di garantire il rendimento ottimale di una data operazione. La Commissione può invitare tutti gli operatori principali idonei in conformità all’articolo 9 della presente decisione o un sottogruppo degli stessi, selezionato per ordine alfabetico e con un meccanismo di rotazione. Tale invito è contemplato per almeno un’operazione sindacata nel periodo coperto da un piano di finanziamento stabilito ai sensi dell’articolo 4 della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2023/2825 della Commissione (*2). (*2)  Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2023/2825 della Commissione, del 12 dicembre 2023, che stabilisce le disposizioni per l’amministrazione e l’attuazione delle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito dell’Unione nel quadro della strategia di finanziamento diversificata e delle relative operazioni di erogazione di prestiti (GU L, 2023/2825, 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2825/oj).»;" 4) all’articolo 15, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Ai fini della revisione annuale gli operatori principali sono invitati a dichiarare alla Commissione che continuano a soddisfare tutti i criteri di idoneità di cui all’articolo 4 e che tutti i documenti presentati dagli operatori principali nel corso della loro domanda di adesione o di un successivo aggiornamento sono ancora rilevanti.» ; 5) è inserito il seguente articolo 16 bis: « Articolo 16 bis Monitoraggio e sospensioni 1.   Gli operatori principali provvedono periodicamente, e almeno ogni 3 anni, a rinnovare le informazioni presentate alla Commissione durante la procedura di presentazione della domanda. 2.   L’operatore principale che si trova in una situazione di esclusione rimane idoneo a fungere da capofila e capofila associato per le operazioni sindacate finché è in corso la valutazione con cui l’ordinatore delegato accerta se l’operatore principale debba essere escluso a norma dell’articolo 138 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. 3.   La Commissione può sospendere gli operatori principali dalla funzione di capofila o capofila associato in operazioni sindacate qualora la loro selezione per l’esecuzione dei fondi dell’Unione presenti una minaccia grave e imminente per gli interessi finanziari dell’Unione. La Commissione comunica i motivi della decisione di sospensione all’operatore principale interessato appena possibile e dà a quest’ultimo almeno 3 giorni per presentare osservazioni prima di adottare la decisione definitiva di sospensione. In circostanze eccezionali, la Commissione può adottare la decisione di sospensione e consentire all’operatore principale interessato di presentare osservazioni e obiezioni successivamente.» ; 6) l’articolo 17 è sostituito dal seguente: « Articolo 17 Cessazione dell’appartenenza alla rete di operatori principali 1.   La Commissione pone fine all’appartenenza di un operatore principale alla rete di operatori principali in uno dei seguenti casi: a) se l’operatore principale non soddisfa più una delle condizioni di cui all’articolo 4; b) mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 5, lettera c). 2.   La cessazione di cui al paragrafo 1 è disciplinata dalla procedura seguente: a) l’operatore principale è invitato mediante avviso a presentare le proprie osservazioni entro un termine non inferiore a 7 giorni dal ricevimento dell’avviso; b) la decisione di cessazione è notificata all’operatore principale e ha effetto la prima giornata operativa successiva alla data della sua notifica. 3.   La Commissione può porre fine all’appartenenza di un operatore principale alla rete di operatori principali nei casi seguenti: a) mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 5, lettere a), b), d), e) ed f); b) esclusione dell’operatore principale a norma degli articoli da 137 a 148 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. 4.   I casi di cui al paragrafo 3 sono disciplinati dalla procedura seguente: a) l’operatore principale interessato riceve un avviso che specifica i motivi del rilievo di non conformità, una richiesta di presentare osservazioni e le misure correttive che intende prendere per ripristinare e/o assicurare la conformità ai criteri e/o il rispetto degli obblighi pertinenti, ed è disposto un termine per la presentazione di osservazioni non inferiore a 7 giorni dalla data in cui l’operatore principale ha ricevuto l’avviso; b) dopo l’esame delle osservazioni ed eventualmente delle misure correttive presentate, può essere presa la decisione di porre fine all’appartenenza dell’operatore principale non conforme alla rete di operatori principali; c) la decisione di cessazione indica i motivi su cui si basa la cessazione; d) la decisione di cessazione ha effetto la prima giornata operativa successiva alla data della sua notifica all’operatore principale escluso. 5.   La cessazione dell’appartenenza alla rete di operatori principali a norma dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo oppure le dimissioni dalla rete di operatori principali a norma dell’articolo 7, lettera e), non producono effetti sui diritti e sugli obblighi dell’operatore principale interessato per quanto riguarda i contratti conclusi prima della data di efficacia, rispettivamente, dell’esclusione, della sospensione o delle dimissioni. 6.   La cessazione dell’appartenenza di un operatore principale alla rete non preclude a tale operatore la possibilità di ripresentare domanda di partecipazione alla rete di operatori principali e di esservi riammesso qualora i motivi della cessazione siano venuti meno e siano stati pienamente sanati. Se la cessazione dell’appartenenza alla rete di operatori principali è stata decisa in seguito a un’esclusione a norma degli articoli da 137 a 148 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, non è possibile presentare una nuova domanda di partecipazione durante il periodo di esclusione. L’articolo 14 si applica a qualsiasi nuova domanda.» .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2024:2901:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo