Art. 2
In vigore dal 13 nov 2024
Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.
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