Art. 2

In vigore dal 12 nov 2024
Se, in base alle risultanze delle verifiche, delle ispezioni e degli audit effettuati nell’ambito del titolo X del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione ritiene che il piano di convalida approvato conformemente all’ non garantisca l’effettiva attuazione, da parte dello Stato membro, degli obblighi stabiliti all’articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009, essa può chiedere, previa consultazione dello Stato membro interessato, che il piano in questione sia modificato. Lo Stato membro modifica il proprio piano di convalida conformemente a tale richiesta.
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