Art. 1
In vigore dal 8 nov 2024
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti («comitato direttivo regionale») in merito alla modifica delle norme sul congedo di maternità applicabili ai membri del personale del segretariato permanente della Comunità dei trasporti che figurano nell’allegato II (statuto del personale della Comunità dei trasporti) della decisione n. 2019/3 del comitato direttivo regionale si basa sul progetto di decisione del comitato direttivo regionale accluso alla presente decisione.
I rappresentanti dell’Unione nel comitato direttivo regionale possono concordare modifiche minori del progetto di decisione senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Storico versioni
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