Art. 1
In vigore dal 8 nov 2024
La decisione (PESC) 2022/1968 è così modificata:
1)
all’articolo 7 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. L’EUMAM Ucraina coopera con la NATO, in particolare con il comando NATO Assistenza e formazione in materia di sicurezza per l’Ucraina (NATO Security Assistance and Training for Ukraine – NSATU), nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, reciprocità e inclusività, nonché dell’autonomia decisionale e delle procedure di entrambe le organizzazioni.»
;
2)
all’articolo 11 è aggiunto il paragrafo seguente:
«6. L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell’EUMAM Ucraina per il periodo dal 14 novembre 2024 al 15 novembre 2026 è pari a 408 800 000EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 51, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509 è pari al 0 % per gli impegni e al 0 % per i pagamenti.»
;
3)
all’articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L’AR è altresì autorizzato a comunicare all’Ucraina, agli USA, al Regno Unito, al Canada, al NSATU e alla cellula di coordinamento dei donatori internazionali, in funzione delle necessità operative dell’EUMAM Ucraina, le informazioni classificate UE fino al livello “RESTREINT UE/UE RESTRICTED” che sono prodotte ai fini dell’EUMAM Ucraina, a norma della decisione 2013/488/UE. A tal fine sono concordate le disposizioni necessarie tra l’AR e le autorità competenti dell’Ucraina, del NSATU e della cellula di coordinamento dei donatori internazionali.»
;
4)
all’articolo 14, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Essa si applica fino al 15 novembre 2026.
2. Una valutazione strategica dell’EUMAM Ucraina è presentata entro gennaio 2025. Un riesame strategico dell’EUMAM Ucraina è effettuato in tempo utile prima della scadenza della presente decisione.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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