Art. 1

In vigore dal 5 nov 2024
La posizione da adottare a nome dell'Unione alla riunione del comitato congiunto sul transito comune istituito dalla convenzione relativa ad un regime comune di transito («comitato congiunto UE-PTC») per quanto riguarda le modifiche delle appendici III e III bis di tale convenzione si basa sul progetto di decisione del comitato congiunto UE-PTC accluso alla presente decisione. I rappresentanti dell'Unione nel comitato congiunto UE-PTC possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
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