Art. 1
In vigore dal 5 nov 2024
L’articolo 6 della decisione di esecuzione (UE) 2018/1994 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2027.
Eventuali richieste di proroga dell’autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2027 e corredate di una relazione che comprende un riesame della percentuale di cui all’.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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