Art. 1
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
In vigore dal 5 nov 2024
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
1. È istituita una misura di assistenza a favore della Repubblica araba d’Egitto («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).
2. L’obiettivo della misura di assistenza è contribuire al rafforzamento delle capacità delle forze armate egiziane di potenziare la sicurezza nazionale e la stabilità della Repubblica araba d’Egitto e migliorare la protezione dei civili. La misura di assistenza deve consentire alle forze armate egiziane di rafforzare le loro capacità di controllo territoriale e di rispondere meglio alle minacce per la sicurezza in tutto il territorio dell’Egitto, in particolare nella regione occidentale.
3. Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepite per l’uso letale della forza:
a)
veicoli di pattugliamento corazzati leggeri;
b)
piccoli sistemi aeromobili senza equipaggio;
c)
radar leggeri e mobili; e
d)
visori notturni.
La misura di assistenza finanzia anche le forniture e i servizi connessi, compresa la formazione tecnica, ove necessario.
4. La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Storico versioni
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