Art. 1
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
In vigore dal 5 nov 2024
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
1. È istituita una misura di assistenza a favore della Repubblica del Congo («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).
2. L’obiettivo della misura di assistenza è rafforzare le capacità operative della marina congolese, allo scopo di rafforzare la sua capacità di pattugliare la zona economica esclusiva della Repubblica del Congo e di svolgere attività operative, per ridurre, in ultima analisi, l’incidenza della criminalità, proteggere le navi e le risorse marittime, le popolazioni costiere e i loro mezzi di sussistenza.
3. Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i tipi di attrezzature seguenti non concepite per l’uso letale della forza e i servizi seguenti, compresa la formazione tecnica, ove necessario:
a)
attuazione di un piano di resilienza per le motovedette costiere, attraverso l’offerta di attività di formazione in materia di istruzione navale e attrezzature per workshop specializzati, nonché il ripristino delle capacità marittime alle condizioni operative;
b)
fornitura di mezzi funzionali di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR) per un posto di comando radio e di attrezzature complementari per le operazioni e le sale di gestione delle crisi;
c)
fornitura di attrezzature specializzate per squadre di visita, imbarco, perquisizione e sequestro e sommozzatori navali.
4. La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Storico versioni
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