Art. 1

Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

In vigore dal 5 nov 2024
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata 1.   È istituita una misura di assistenza a favore della Repubblica del Congo («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»). 2.   L’obiettivo della misura di assistenza è rafforzare le capacità operative della marina congolese, allo scopo di rafforzare la sua capacità di pattugliare la zona economica esclusiva della Repubblica del Congo e di svolgere attività operative, per ridurre, in ultima analisi, l’incidenza della criminalità, proteggere le navi e le risorse marittime, le popolazioni costiere e i loro mezzi di sussistenza. 3.   Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i tipi di attrezzature seguenti non concepite per l’uso letale della forza e i servizi seguenti, compresa la formazione tecnica, ove necessario: a) attuazione di un piano di resilienza per le motovedette costiere, attraverso l’offerta di attività di formazione in materia di istruzione navale e attrezzature per workshop specializzati, nonché il ripristino delle capacità marittime alle condizioni operative; b) fornitura di mezzi funzionali di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR) per un posto di comando radio e di attrezzature complementari per le operazioni e le sale di gestione delle crisi; c) fornitura di attrezzature specializzate per squadre di visita, imbarco, perquisizione e sequestro e sommozzatori navali. 4.   La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
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