Art. 1
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207
In vigore dal 31 ott 2024
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207
La decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 è così modificata:
1)
l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«
Articolo 3
Misure nella zona soggetta a restrizioni e misure di emergenza supplementari
1. I movimenti di ovini e caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza e dalle ulteriori zone soggette a restrizioni verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di tutte le ulteriori zone soggette a restrizioni di cui all'allegato, lettera B, della presente decisione sono vietati fino ai termini indicati per ciascuna zona nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione.
2. I movimenti di ovini e caprini dal territorio della Grecia verso una destinazione situata al di fuori della Grecia sono vietati fino al 30 novembre 2024.»
;
2)
l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«
Articolo 4
Applicazione
La presente decisione si applica fino al 28 febbraio 2025.»
;
3)
l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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