Art. 1

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207

In vigore dal 31 ott 2024
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 La decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 è così modificata: 1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: « Articolo 3 Misure nella zona soggetta a restrizioni e misure di emergenza supplementari 1.   I movimenti di ovini e caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza e dalle ulteriori zone soggette a restrizioni verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di tutte le ulteriori zone soggette a restrizioni di cui all'allegato, lettera B, della presente decisione sono vietati fino ai termini indicati per ciascuna zona nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione. 2.   I movimenti di ovini e caprini dal territorio della Grecia verso una destinazione situata al di fuori della Grecia sono vietati fino al 30 novembre 2024.» ; 2) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: « Articolo 4 Applicazione La presente decisione si applica fino al 28 febbraio 2025.» ; 3) l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 è sostituito dall'allegato della presente decisione.
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