Art. 1

In vigore dal 31 ott 2024
La misura prevista dal decreto n. 2023-1224 relativo all’etichettatura delle unità di imballaggio dei prodotti contenenti unicamente protossido di azoto (6), notificata alla Commissione dalla Francia il 16 gennaio 2024, è autorizzata per 36 mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione o fino alla data in cui non diventi applicabile un regolamento delegato della Commissione che stabilisca una classificazione e un’etichettatura armonizzate del protossido di azoto come STOT RE 1 in conformità dell’articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1272/2008, se quest’ultima data è anteriore. La Francia consente l’immissione sul mercato francese di protossido di azoto classificato ed etichettato come STOT RE 1 a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008.
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