Art. 1

Valori di riferimento

In vigore dal 30 ott 2024
Valori di riferimento Ai fini dell’assegnazione di quote per l’immissione sul mercato dell’Unione di idrofluorocarburi, i valori di riferimento per ciascun importatore e produttore di cui all’allegato VII, punto 4, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573 figurano nell’allegato I della presente decisione e i valori di riferimento per ogni importatore e produttore di cui all’allegato VII, punto 4, lettera b), del regolamento (UE) 2024/573 figurano nell’allegato II della presente decisione.
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