Art. 1

In vigore dal 29 ott 2024
La decisione (PESC) 2016/1693 è così modificata: 1) All’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel rispettivo territorio alle persone designate e sottoposte a restrizioni di viaggio dall’UNSC, ai sensi delle UNSCR 1267 (1999), 1333 (2000) e 2253 (2015), o dal Comitato, identificate come persone che: a) partecipano al finanziamento, alla programmazione, all’agevolazione, alla preparazione o all’esecuzione di atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di Al Qaeda, ISIL (Da’esh) o qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione; b) forniscono, vendono o trasferiscono armi e materiale connesso a Al Qaeda, ISIL (Da’esh) o qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione; c) reclutano per o sostengono in altro modo atti o attività di Al Qaeda, ISIL (Da’esh) o qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione; d) sono coinvolte in atti o attività di cui ai criteri a), b) o c), comprese la programmazione, la direzione o l’esecuzione di atti che comportano violenza sessuale e di genere, compresi stupro, riduzione in schiavitù nonché sequestro e tratta di esseri umani, quando tali atti sono utilizzati come tattica di terrorismo dall’ISIL, da Al Qaeda e da persone, gruppi ed entità associati; oppure e) sono controllate, in modo diretto o indiretto, da qualsiasi persona, gruppo, impresa o entità associati ad Al Qaeda o all’ISIL (Da’esh), o che li sostengono in altro modo, e che figurano nell’elenco delle sanzioni sull’ISIL (Da’esh) e su Al Qaeda.» 2) All’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente da persone, gruppi, imprese ed entità designati dall’UNSC e soggetti a congelamento dei beni a norma delle UNSCR 1267 (1999), 1333 (2000) e 2253 (2015), o dal Comitato, e identificati come persone, gruppi, imprese ed entità che: a) partecipano al finanziamento, alla programmazione, all’agevolazione, alla preparazione o all’esecuzione di atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di Al Qaeda, dell’ISIL (Da’esh) o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione; b) forniscono, vendono o trasferiscono armi e materiale connesso a Al Qaeda, dell’ISIL (Da’esh) o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione; c) reclutano per o sostengono in altro modo atti o attività di Al Qaeda, dell’ISIL (Da’esh) o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione; d) sono coinvolte in atti o attività di cui ai criteri a), b) o c), comprese la programmazione, direzione o esecuzione di atti che comportano violenza sessuale e di genere, compresi stupro, riduzione in schiavitù nonché sequestro e tratta di esseri umani, quando tali atti sono utilizzati come tattica di terrorismo dall’ISIL, da Al Qaeda e da persone, gruppi ed entità associati; oppure e) sono posseduti o controllati, in modo diretto o indiretto, da qualsiasi persona, gruppo, impresa o entità associati all’ISIL (Da’esh) o ad Al Qaeda o che li sostengono in altro modo, e che figurano nell’elenco delle sanzioni sull’ISIL (Da’esh) e su Al Qaeda, oppure da una parte terza che opera per loro conto o sotto la loro direzione.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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