Art. 1
In vigore dal 27 ott 2024
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato specializzato per il trasporto su strada, istituito dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera o), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), in merito ai registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada e alle modalità di scambio delle informazioni contenute in tali registri, figura nel progetto di decisione del comitato specializzato per il trasporto su strada accluso alla presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2025:2417:oj#art-1