Art. 2

In vigore dal 24 ott 2024
Gli Stati membri dell’Unione che sono membri del Consiglio dell’ICAO esprimono congiuntamente, nell’interesse dell’Unione, la posizione di cui all’, paragrafo 1. Tutti gli Stati membri dell’Unione esprimono congiuntamente, nell’interesse dell’Unione, le posizioni di cui all’, paragrafi 2 e 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2024:2820:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo