Art. 1
Modifiche
In vigore dal 24 ott 2024
Modifiche
La decisione (UE) 2016/948 (BCE/2016/16) è modificata come segue:
1)
l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Controparti idonee
Sono controparti idonee per il CSPP, sia per operazioni definitive che per operazioni di concessione di titoli in prestito riguardanti obbligazioni societarie detenute nei portafogli CSPP dell’Eurosistema:
a)
i soggetti che soddisfano i criteri di idoneità per la partecipazione alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, ai sensi dell’articolo 55 dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);
b)
ogni altra controparte utilizzata dalle banche centrali dell’Eurosistema per l’investimento dei propri portafogli di investimento in euro; e
c)
gli emittenti di obbligazioni societarie detenute nei portafogli CSPP dell’Eurosistema, ma soltanto nel caso di:
i)
riacquisto dell’obbligazione societaria pertinente da parte di tale emittente nell’ambito di un buyback; o
ii)
esercizio da parte di una banca centrale dell’Eurosistema di un’opzione put nell’ambito dell’obbligazione societaria pertinente strutturata come un’operazione di vendita e di riacquisto.»;
2)
l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
Operazioni di prestito dei titoli
Le banche centrali dell’Eurosistema che acquistano obbligazioni societarie nell’ambito del CSPP rendono disponibili per il prestito titoli che soddisfano i requisiti di qualità creditizia per i titoli acquistati nell’ambito del CSPP, compresi i pronti contro termine, al fine di garantire l’efficacia del programma stesso.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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