Art. 1
In vigore dal 24 ott 2024
All’articolo 1 bis, paragrafo 11, primo comma, della decisione 2014/512/PESC, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
strumento europeo per la pace: 5 %;
b)
programmi finanziati dal bilancio dell’Unione: 95 %.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2024:2760:oj#art-1