Art. 1

In vigore dal 24 ott 2024
All’articolo 1 bis, paragrafo 11, primo comma, della decisione 2014/512/PESC, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) strumento europeo per la pace: 5 %; b) programmi finanziati dal bilancio dell’Unione: 95 %.».
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