Art. 1

In vigore dal 24 ott 2024
In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 e agli articoli 143 bis e 144 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, qualora i dati elettronici forniti dall’operatore postale del Regno Unito siano insufficienti per elaborare una dichiarazione di importazione elettronica, l’autorità doganale dell’Irlanda consente al proprio operatore postale nazionale di immettere in libera pratica le merci contenute in spedizioni postali senza presentare una dichiarazione di importazione elettronica nel sistema nazionale di importazione, a condizione che le merci beneficino della franchigia a norma degli articoli da 25 a 27 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e degli della direttiva 2006/79/CE e siano inviate da un privato nel Regno Unito a un privato in Irlanda. Tali merci continuano ad essere presentate in dogana e possono essere soggette a controlli fisici ai fini della valutazione del rischio.
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