Art. 1
In vigore dal 23 ott 2024
I regimi di aiuti sotto forma di esenzione fiscale per il biogas e il biopropano destinati ad essere utilizzati come carburante per motori o per la produzione di calore, attuati dalla Svezia a norma della legge svedese (1994:1776) relativa alle accise sull'energia, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2025:62:oj#art-1