Art. 1

Modifica della direttiva 2007/2/CE

In vigore dal 23 ott 2024
Modifica della direttiva 2007/2/CE All’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2007/2/CE, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «Entro il 31 marzo di ogni due anni, a decorrere dal 31 marzo 2025, gli Stati membri aggiornano, ove necessario, delle relazioni sintetiche. Tali relazioni, che saranno rese pubbliche dai servizi della Commissione, comprendono una breve descrizione:».
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