Art. 1
In vigore dal 21 ott 2024
L’importo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo (FES) devono versare a titolo di terza quota per il 2024 è fissato a 350 000 000 EUR, così ripartiti:
a)
per la Commissione, 250 000 000 EUR; e
b)
per la Banca europea per gli investimenti (BEI) 100 000 000 EUR.
Storico versioni
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