Art. 3
In vigore dal 14 ott 2024
Ai fini dell’articolo 209, paragrafo 2, dell’accordo, le modifiche dell’accordo in materia di indicazioni geografiche che devono essere adottatedal comitato per il commercio su proposta del sottocomitato per la proprietà intellettuale sono approvate dalla Commissione a nome dell’Unione. Se, nel caso di obiezioni sollevate nei riguardi di un’indicazione geografica, le parti interessate non giungono a un accordo, la Commissione adotta una posizione sulla base della procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (4).
Storico versioni
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