Art. 3

In vigore dal 14 ott 2024
1.   Qualora sulla posizione di cui all’ possano avere ripercussioni nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate prima o durante le riunioni dell’OIV, gli Stati membri che aderiscono all’OIV chiedono che la votazione nell’assemblea generale dell’OIV sia rimandata finché non sia stata definita la posizione dell’Unione sulla base delle nuove informazioni. 2.   A seguito del coordinamento e senza che intervenga un’ulteriore decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione, gli Stati membri che aderiscono all’OIV, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione, possono approvare modifiche tecniche ai progetti di risoluzione dell’OIV di cui all’allegato della presente decisione, a condizione che non ne alterino la sostanza.
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