Art. 1
In vigore dal 14 ott 2024
L’articolo 8 della decisione (PESC) 2018/1544 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
1. La presente decisione si applica fino al 16 ottobre 2026. La presente decisione è costantemente riesaminata. Le misure di cui agli si applicano in relazione alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi elencati nell’allegato fino al 16 ottobre 2025.
2. Le eccezioni di cui all’articolo 3, paragrafi 7, 8 e 9, per quanto riguarda l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, sono riesaminate a intervalli periodici e almeno ogni dodici mesi o su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o della Commissione a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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