Art. 2

In vigore dal 14 ott 2024
La Germania notifica senza indugio alla Commissione eventuali variazioni dei dati contenuti nella relazione, quale presentata alla Commissione ai fini del riconoscimento il 2 agosto 2024, che possono incidere sull’accuratezza dei dati e di conseguenza sulle basi della presente decisione. La Commissione valuta le variazioni notificate per stabilire se la relazione contenga ancora i dati accurati alla base del suo riconoscimento.
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Art. 2 Decisione (UE) 2024/2666 — Testo vigente | Portale Normativo