Art. 1

In vigore dal 14 ott 2024
1.   Il modulo standard di domanda per il documento di viaggio provvisorio dell’UE è stabilito all’allegato I. 2.   Durante la consultazione prevista all’articolo 4 della direttiva (UE) 2019/997 prima del rilascio di un documento di viaggio provvisorio dell’UE, lo Stato membro che presta assistenza chiede allo Stato membro di cittadinanza di indicare a chi il richiedente, all’arrivo a destinazione, debba restituire il documento da emettere, ad esempio: a) le autorità dello Stato membro di cittadinanza competenti per il rilascio di documenti di viaggio; b) un’ambasciata o un consolato dello Stato membro di cittadinanza; c) le guardie di frontiera dello Stato membro dell’UE di cittadinanza. 3.   Lo Stato membro di cittadinanza fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 allo Stato membro che presta assistenza. Al momento del rilascio dell’ETD UE lo Stato membro che presta assistenza comunica tali informazioni al richiedente.
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