Art. 1
In vigore dal 10 ott 2024
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale («Consiglio dei membri») in occasione di una sessione futura dello stesso o nell'ambito di una procedura di adozione di decisioni da parte del Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, per quanto riguarda le condizioni di adesione all'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola da parte del governo di San Marino, figura nell'allegato della presente decisione.
Storico versioni
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