Art. 2

In vigore dal 10 ott 2024
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 12, paragrafo 1, dell’accordo (7).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2024:2709:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo