Art. 1
In vigore dal 10 ott 2024
Gli importi indicati nell’allegato e relativi alle spese dichiarate dagli organismi pagatori accreditati dagli Stati membri nell’ambito del FEAGA o del FEASR, corrispondenti agli interventi di cui al titolo III del regolamento (UE) 2021/2115 e a cui non corrisponde un output dichiarato nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 9, paragrafo 3, e all’articolo 10 del regolamento (UE) 2021/2116, e all’articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115 possono essere dedotti dal bilancio dell’Unione.
Storico versioni
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