Art. 1

In vigore dal 8 ott 2024
La decisione 2011/72/PESC è così modificata: 1) all’articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   Le eccezioni di cui all’, paragrafi 6 e 7, per quanto riguarda l’, paragrafi 1 e 2, sono riesaminate a intervalli periodici e almeno ogni dodici mesi o su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante o della Commissione a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione.» ; 2) l’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
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