Art. 1
In vigore dal 8 ott 2024
La decisione 2011/72/PESC è così modificata:
1)
all’articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Le eccezioni di cui all’, paragrafi 6 e 7, per quanto riguarda l’, paragrafi 1 e 2, sono riesaminate a intervalli periodici e almeno ogni dodici mesi o su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante o della Commissione a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione.»
;
2)
l’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2024:2664:oj#art-1