Art. 1
In vigore dal 8 ott 2024
All’articolo 9, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2023/2135, il primo comma è sostituito dal seguente:
«La presente decisione si applica fino al 10 ottobre 2025
».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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