Art. 1
In vigore dal 8 ott 2024
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone fisiche che:
a)
sono responsabili di atti o politiche del governo della Federazione russa che compromettono o minacciano la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità o la sicurezza dell’Unione, o di uno o più dei suoi Stati membri, di un’organizzazione internazionale o di un paese terzo, o che compromettono o minacciano la sovranità o l’indipendenza di uno o più dei suoi Stati membri o di un paese terzo, ovvero che compiono o sostengono tali atti o politiche o ne traggono vantaggio, mediante una delle azioni seguenti:
i)
la pianificazione o la direzione di azioni che ostacolano o compromettono il processo politico democratico, anche ostacolando o compromettendo lo svolgimento di elezioni o tentando di destabilizzare o sovvertire l’ordine costituzionale, ovvero l’implicazione diretta o indiretta in tali azioni o l’agevolazione in altro modo delle stesse;
ii)
la pianificazione o la direzione di manifestazioni violente, l’implicazione diretta o indiretta nelle stesse, il sostegno o l’agevolazione in altro modo delle stesse;
iii)
la pianificazione o la direzione di atti di violenza, l’implicazione diretta o indiretta negli stessi, il sostegno o l’agevolazione in altro modo degli stessi, comprese le attività volte a mettere a tacere, intimidire, sottoporre a coercizioni e rappresaglie le persone critiche nei confronti delle azioni o delle politiche della Federazione russa;
iv)
la pianificazione o la direzione dell’uso della manipolazione delle informazioni e delle ingerenze coordinate, l’implicazione diretta o indiretta nello stesso, il sostegno o l’agevolazione in altro modo dello stesso;
v)
la pianificazione o la direzione di azioni che prendono di mira il funzionamento delle istituzioni democratiche, le attività economiche o i servizi di interesse pubblico, anche mediante l’ingresso non autorizzato nel territorio di uno Stato membro, compreso lo spazio aereo, o volte a interferire con, danneggiare o distruggere, anche mediante sabotaggio o attività informatiche malevole nell’ambito di attività ibride, le infrastrutture critiche, comprese le infrastrutture sottomarine, ovvero l’implicazione diretta o indiretta in tali azioni, il sostegno o l’agevolazione in altro modo delle stesse;
vi)
la pianificazione o la direzione della strumentalizzazione dei migranti di cui all’, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1359, ovvero l’implicazione diretta o indiretta in tale strumentalizzazione, il sostegno o l’agevolazione in altro modo della stessa;
vii)
lo sfruttamento di un conflitto armato, dell’instabilità o dell’insicurezza, anche attraverso lo sfruttamento o il commercio illeciti di risorse naturali e di fauna selvatica in un paese terzo;
viii)
l’istigazione o l’agevolazione di un conflitto armato in un paese terzo;
b)
sono associate alle persone fisiche elencate alla lettera a);
c)
forniscono sostegno alle persone fisiche coinvolte nelle attività di cui alla lettera a).
2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l’ingresso nel proprio territorio.
3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:
a)
in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale;
b)
in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale indetta dalle Nazioni Unite o sotto i suoi auspici;
c)
in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o
d)
in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia.
4. Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
5. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede un’esenzione ai sensi del paragrafo 3 o 4.
6. Gli Stati membri possono concedere esenzioni dalle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da necessità umanitarie urgenti o dall’esigenza di partecipare a riunioni intergovernative o a quelle promosse o ospitate dall’Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell’OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi strategici di tali misure.
7. Gli Stati membri possono anche concedere esenzioni dalle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando l’ingresso o il transito è necessario per l’espletamento di un procedimento giudiziario, comprese le procedure di consegna e di estradizione.
8. Uno Stato membro che intenda concedere le esenzioni di cui al paragrafo 6 o 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. L’esenzione si considera concessa a meno che, entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica dell’esenzione proposta, vi sia un’obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere l’esenzione proposta.
9. Qualora uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6, 7 o 8, l’ingresso o il transito nel suo territorio di persone elencate nell’allegato, tale autorizzazione è limitata ai fini per i quali è rilasciata alla persona interessata.
Storico versioni
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