Art. 2

Rinnovo dell’autorizzazione

In vigore dal 8 ott 2024
Rinnovo dell’autorizzazione L’autorizzazione all’immissione in commercio dei seguenti prodotti è rinnovata per quanto riguarda: a) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato e dalle relative sottocombinazioni di cui all’; b) mangimi contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato e dalle relative sottocombinazioni di cui all’; c) prodotti contenenti o costituiti dal granturco geneticamente modificato e dalle relative sottocombinazioni di cui all’ per usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.
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