Art. 5

Monitoraggio degli effetti ambientali

In vigore dal 8 ott 2024
Monitoraggio degli effetti ambientali 1.   I titolari dell’autorizzazione provvedono affinché sia avviato e attuato il piano di monitoraggio degli effetti ambientali di cui alla lettera h) dell’allegato. 2.   I titolari dell’autorizzazione presentano alla Commissione relazioni annuali sull’attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio, conformemente al formulario riportato nella decisione 2009/770/CE.
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Monitoraggio degli effetti ambientali (Art. 5 Decisione (UE) 2024/2628) — Testo vigente | Portale Normativo