Art. 2

In vigore dal 25 set 2024
Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, l'Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, il Regno di Svezia, lo Stato di Israele e la Confederazione svizzera sono destinatari della presente decisione.
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Art. 2 Decisione (UE) 2024/2524 — Testo vigente | Portale Normativo