Art. 1
In vigore dal 24 set 2024
La posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale istituito dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera p), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è stabilito nel progetto di decisione del comitato specializzato accluso alla presente decisione.
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