Art. 1
In vigore dal 23 set 2024
1. La posizione da adottare a nome dell’Unione alla 16a assemblea generale dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) figura nell’allegato.
2. Nell’assemblea generale i rappresentanti dell’Unione possono concordare modifiche di minore entità della posizione figurante nell’allegato senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Storico versioni
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