Art. 1

In vigore dal 23 set 2024
1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione alla 16a assemblea generale dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) figura nell’allegato. 2.   Nell’assemblea generale i rappresentanti dell’Unione possono concordare modifiche di minore entità della posizione figurante nell’allegato senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
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