Art. 1

In vigore dal 23 set 2024
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato di partenariato istituito dall’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione del meccanismo di mediazione, del regolamento interno e del codice di condotta si basa sul progetto di decisione del comitato di partenariato accluso alla presente decisione. I rappresentanti dell’Unione in sede di comitato di partenariato possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione del comitato di partenariato senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
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