Art. 1
In vigore dal 23 set 2024
1. La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 36a sessione del gruppo di esperti sull’accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) e nella 119a sessione del gruppo di lavoro dei trasporti su strada della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE), o in eventuali sessioni successive in merito a emendamenti dell’appendice 1B dell’allegato dell’AETR, figura nel testo accluso alla presente decisione.
2. È possibile concordare modifiche di lieve entità della posizione di cui al paragrafo 1 senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
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