Art. 1
In vigore dal 23 set 2024
L’allegato II della decisione 2009/908/UE è così modificato:
1)
al primo paragrafo, punto 3, è aggiunto il trattino seguente:
«—
gruppo “Industria della difesa” (DIWP).»
;
2)
nella tabella, al punto 3 è aggiunta la riga seguente:
«Gruppo “Industria della difesa” (DIWP)».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2024:2541:oj#art-1