Art. 1
In vigore dal 23 set 2024
La decisione (PESC) 2020/1465 è così modificata:
1)
all’articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il trattino seguente:
«—
2 200 000 EUR per il periodo dal 1o ottobre 2024 al 30 settembre 2025.»
;
2)
all’articolo 5, il terzo paragrafo è sostituito dal seguente:
«Essa cessa di produrre effetti il 30 settembre 2025.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2024:2503:oj#art-1