Art. 2

In vigore dal 6 set 2024
La Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica di Cipro, la Repubblica d’Austria e la Repubblica slovena sono destinatarie della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2024:2386:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo